Art. 75

Fissazione e contenuto

In vigore dal 17 dic 2013
Fissazione e contenuto 1.   Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti: a) olio di oliva e olive da tavola; b) ortofrutticoli; c) prodotti ortofrutticoli trasformati; d) banane; e) piante vive; f) uova; g) carni di pollame; h) grassi da spalmare destinati al consumo umano; i) luppolo. 2.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all' riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione. 3.   Fatto salvo l' del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo: a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'; b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria; c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale; d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123; e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua; f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione; g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile; h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni; i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto; j) il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare; k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche; l) destinazioni d'uso specifiche; m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all', nonché l'eliminazione dei sottoprodotti. 4.   Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore. 5.   Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue: a) delle peculiarità del prodotto considerato; b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato; c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali; d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti; e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali; f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali. 6.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.
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Fissazione e contenuto (Art. 75 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo