Art. 80

Pratiche enologiche e metodi di analisi

In vigore dal 17 dic 2013
Pratiche enologiche e metodi di analisi 1.   Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall', paragrafo 3, lettera g), e dall', paragrafi 2 e 3. Il disposto del primo comma non si applica: a) al succo di uve e al succo di uve concentrato e b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti. I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII. 2.   I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se: a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate; b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII. I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite. 3.   Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all', paragrafo 3, lettera g), la Commissione: a) tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate; b) tiene conto della protezione della salute pubblica; c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio; d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali; e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente; f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII. 4.   Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' concernenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati nel paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e relative deroghe. 5.   Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all', paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.
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Pratiche enologiche e metodi di analisi (Art. 80 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo