Art. 80
Pratiche enologiche e metodi di analisi
In vigore dal 17 dic 2013
Pratiche enologiche e metodi di analisi
1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall', paragrafo 3, lettera g), e dall', paragrafi 2 e 3.
Il disposto del primo comma non si applica:
a)
al succo di uve e al succo di uve concentrato e
b)
al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.
Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.
I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII.
2. I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:
a)
sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;
b)
sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o
c)
non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII.
I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite.
3. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all', paragrafo 3, lettera g), la Commissione:
a)
tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
b)
tiene conto della protezione della salute pubblica;
c)
tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
d)
cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
e)
garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
f)
rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII.
4. Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' concernenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati nel paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e relative deroghe.
5. Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all', paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.
Storico versioni
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