Art. 141

Riporto di zucchero eccedente

In vigore dal 17 dic 2013
Riporto di zucchero eccedente 1.   Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile. 2.   Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1: a) ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso: i) tra il 1o febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati; ii) tra il 1o febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati; b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. 3.   Se la produzione definitiva di un’impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva. 4.   I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. 5.   Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli o 130.
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Riporto di zucchero eccedente (Art. 141 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo