Art. 140
Zucchero industriale
In vigore dal 17 dic 2013
Zucchero industriale
1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:
a)
siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'; e
b)
siano stati consegnati all’utilizzatore al più tardi entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
2. Per tenere conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che fissano un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.
L'elenco comprende in particolare:
a)
bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstroop";
b)
alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;
c)
alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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