Art. 138
Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote
In vigore dal 17 dic 2013
Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote
1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella rassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.
2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato XIII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
3. Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.
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