Art. 16

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

In vigore dal 17 dic 2013
Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico 1.   Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da: a) evitare qualsiasi turbativa del mercato, b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE. 2.   I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.
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Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico (Art. 16 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo