Art. 17

Prodotti ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Prodotti ammissibili Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell', paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell', paragrafi 2 o 4, o dell': a) zucchero bianco; b) olio di oliva; c) fibre di lino; d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi; e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino; f) formaggio; g) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino; h) carni suine; i) carni ovine e caprine. Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all' di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.
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Prodotti ammissibili (Art. 17 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo