Art. 7

Soglie di riferimento

In vigore dal 17 dic 2013
Soglie di riferimento 1.   Sono fissate le seguenti soglie di riferimento: a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate; b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate; c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica: i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t; ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t; d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A; e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: i) 246,39 EUR/100 kg per il burro; ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere; f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue: i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E; ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R. g) nel settore dell'olio di oliva: i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine; ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine; iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più. 2.   Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.
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Soglie di riferimento (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo