Art. 17 · Prodotti ammissibili

Art. 17

Prodotti ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Prodotti ammissibili Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell', paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell', paragrafi 2 o 4, o dell': a) zucchero bianco; b) olio di oliva; c) fibre di lino; d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi; e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino; f) formaggio; g) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino; h) carni suine; i) carni ovine e caprine. Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all' di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-17