Art. 17
Prodotti ammissibili
In vigore dal 17 dic 2013
Prodotti ammissibili
Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell', paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell', paragrafi 2 o 4, o dell':
a)
zucchero bianco;
b)
olio di oliva;
c)
fibre di lino;
d)
carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;
e)
burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
f)
formaggio;
g)
latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
h)
carni suine;
i)
carni ovine e caprine.
Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all' di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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