Art. 18
Condizioni di concessione dell'aiuto
In vigore dal 17 dic 2013
Condizioni di concessione dell'aiuto
1. Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all', tenendo conto
a)
dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o
b)
della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che:
a)
concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all', tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
limitino gli aiuti all'ammasso privato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
3. Il Consiglio adotta, a norma dell', paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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