Art. 15
Prezzi di intervento pubblico
In vigore dal 17 dic 2013
Prezzi di intervento pubblico
1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
a)
il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
b)
il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
2. Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell', paragrafo 3, TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-15