Art. 15

Prezzi di intervento pubblico

In vigore dal 17 dic 2013
Prezzi di intervento pubblico 1.   Per prezzo di intervento pubblico si intende: a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara. 2.   Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell', paragrafo 3, TFUE.
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Prezzi di intervento pubblico (Art. 15 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo