Art. 167
Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini
In vigore dal 17 dic 2013
Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli .
Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:
a)
non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
b)
non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
c)
non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
d)
non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-167