Art. 167 · Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

Art. 167

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

In vigore dal 17 dic 2013
Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini 1.   Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli . Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e: a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto; b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati; c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile; d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate. 2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.
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