Art. 157

Organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 17 dic 2013
Organizzazioni interprofessionali 1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all', paragrafo 2, che: a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori; b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi: i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale; ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato; iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione; v) fatti salvi gli , redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione; vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente; viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali; ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione; x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose; xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno; xiv) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti. 2.   In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno. 3.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che: a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a); c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività: i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale; ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni; iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione; v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente; vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore; viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali; ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione; x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
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Organizzazioni interprofessionali (Art. 157 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo