Art. 125
Accordi nel settore dello zucchero
In vigore dal 17 dic 2013
Accordi nel settore dello zucchero
1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri.
2. Le imprese produttrici di zucchero notificano gli accordi interprofessionali di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, alle autorità competenti dello Stato membro in cui producono lo zucchero.
3. A decorrere dal 1o ottobre 2017, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X.
4. Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo all'abolizione delle quote di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di:
a)
aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte II, sezione A;
b)
aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato X;
c)
stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barbabietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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