Art. 123

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame (Art. 123 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo