Art. 172
Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
In vigore dal 17 dic 2013
Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento o un gruppo di operatori di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
3. Le norme di cui al paragrafo 1:
a)
coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e/o delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;
b)
hanno effetto solo sul prodotto in questione;
c)
possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;
d)
non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;
e)
non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;
f)
non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
g)
non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
h)
non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;
i)
contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato.
4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.
5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.
7. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all' TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento.
Storico versioni
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