Art. 173
Poteri delegati
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati
1. Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' in merito ai seguenti aspetti per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali per uno o più dei settori di cui all', paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori:
a)
le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, in aggiunta a quelle previste agli articoli da 152 a 163;
b)
lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all', paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;
c)
le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;
d)
le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;
e)
le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;
f)
i settori cui si applica l', le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;
g)
la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
h)
l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;
i)
l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall', ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall', della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell', paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;
j)
altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizzazioni di cui all', le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.
2. In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;
b)
le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione transnazionale;
c)
norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all', paragrafo 2, lettera c), e all', paragrafo 3;
d)
le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall', ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall', della quota associativa da parte dei non aderenti.
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