Art. 163

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 17 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni: a) soddisfino le condizioni di cui all', paragrafo 3; b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all', paragrafo 3, lettera a); d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 2.   Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell', paragrafo 3. 3.   Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; d) revocano il riconoscimento se: i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all', paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale; iii) l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’, paragrafo 2, lettera a); e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
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Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Art. 163 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo