Art. 163
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 17 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:
a)
soddisfino le condizioni di cui all', paragrafo 3;
b)
svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
c)
costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all', paragrafo 3, lettera a);
d)
non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell', paragrafo 3.
3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:
a)
decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
b)
svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
c)
in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
d)
revocano il riconoscimento se:
i)
i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
ii)
l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all', paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale;
iii)
l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
e)
informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
Storico versioni
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