Art. 87
Menzioni riservate facoltative supplementari
In vigore dal 17 dic 2013
Menzioni riservate facoltative supplementari
1. Una menzione è suscettibile di diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;
b)
l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue peculiarità o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;
c)
al momento della commercializzazione la caratteristica o la proprietà di cui alla lettera a) può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;
d)
le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) o dal regolamento (UE) n. 1169/2011.
Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementare, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.
2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscano ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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