Art. 89
Disposizioni generali
In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni generali
Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti:
a)
le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all' nonché
b)
le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.
Storico versioni
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