Art. 90
Disposizioni particolari per le importazioni di vino
In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni particolari per le importazioni di vino
1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, ai prodotti dei codici NC 2009 61 , 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all' del presente regolamento.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento o, prima dell'autorizzazione ai sensi dell', paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
a)
un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
b)
un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-90