Art. 78

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

In vigore dal 17 dic 2013
Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti 1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti: a) carni bovine; b) prodotti vitivinicoli; c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano; d) carni di pollame; e) uova; f) grassi da spalmare destinati al consumo umano; g) olio di oliva e olive da tavola. 2.   Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione. 4.   Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione. 5.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.
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Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti (Art. 78 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo