Art. 76

Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli

In vigore dal 17 dic 2013
Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli 1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all', i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. 2.   Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione. 3.   Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità. 4.   Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.
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Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli (Art. 76 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo