Art. 6

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

In vigore dal 12 giu 2013
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A Gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro a meno che non soddisfino le condizioni seguenti: a) siano stati espressamente marcati a norma dell’, paragrafo 1; b) abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III; c) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’, paragrafo 1; d) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’.
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