Art. 6
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A
In vigore dal 12 giu 2013
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A
Gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro a meno che non soddisfino le condizioni seguenti:
a)
siano stati espressamente marcati a norma dell’, paragrafo 1;
b)
abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III;
c)
siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’, paragrafo 1;
d)
siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’.
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