Art. 7
Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A
In vigore dal 12 giu 2013
Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che abbiano:
a)
meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure
b)
tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e).
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:
a)
il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure
b)
gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.
3. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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