Art. 8

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

In vigore dal 12 giu 2013
Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A 1.   In deroga all’, lettera b), i movimenti diretti a carattere non commerciale tra Stati membri, o loro parti, di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che non sono stati vaccinati contro la rabbia possono essere autorizzati secondo la procedura di cui al paragrafo 2 su domanda congiunta degli Stati membri interessati. 2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, l’elenco di Stati membri autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga all’, lettera b), in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tale elenco indica le parti degli Stati membri in questione a cui può applicarsi la deroga. 3.   Per essere inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati a un siffatto accordo reciproco presentano alla Commissione una domanda congiunta, che includa i dettagli del progetto di accordo, potendo così dimostrare, tenuto conto delle procedure previste dal Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE) in materia di autodichiarazione circa l’assenza di rabbia nel paese o nella zona del paese, di soddisfare almeno le condizioni seguenti: a) gli Stati membri richiedenti hanno in funzione sistemi di sorveglianza e notifica permanenti relativamente alla rabbia; b) gli Stati membri richiedenti o le parti del loro territorio per cui è fatta domanda sono indenni dalla rabbia e non risulta che la rabbia sia stata rilevata nella fauna selvatica, nel territorio degli Stati membri interessati o delle loro parti, per almeno due anni prima della domanda congiunta, sulla base dei sistemi di cui alla lettera a); c) gli Stati membri richiedenti hanno in vigore misure di controllo efficienti ed efficaci per prevenire l’introduzione della rabbia nei loro territori e la sua propagazione al loro interno; d) la domanda della deroga di cui all’, lettera b), è giustificata e proporzionata ai rischi per la salute pubblica o animale legati a movimenti diretti a carattere non commerciale da uno degli Stati membri richiedenti all’altro o a parte del suo territorio di animali da compagnia non vaccinati delle specie elencate nell’allegato I, parte A. La domanda congiunta contiene informazioni adeguate, affidabili e convalidate dal punto di vista scientifico. 4.   La Commissione rimuove, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri o parte del loro territorio dall’elenco di cui al paragrafo 2 qualora qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 3 non giustifichi più la domanda di deroga. 5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati ai rischi per la salute pubblica o animale lo richiedano, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, che aggiornino l’elenco di Stati membri o di loro parti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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