Art. 9
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B
In vigore dal 12 giu 2013
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B
1. Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all’, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali da compagnia di una delle specie di cui all’allegato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie da uno Stato membro all’altro sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli animali da compagnia delle specie di cui al paragrafo 1 possono essere oggetto di movimenti da uno Stato membro all’altro solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono marcati o descritti conformemente ai requisiti adottati conformemente all’, paragrafo 2;
b)
sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate conformemente all’, paragrafo 1,
c)
sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’.
3. In attesa dell’adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, verso il loro territorio, a condizione che tali norme:
a)
siano applicate in modo proporzionale al rischio per la salute pubblica o animale legato ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia di tali specie; e
b)
non siano più restrittive di quelle applicate agli scambi di animali delle specie in questione a norma delle direttive 92/65/CEE o 2006/88/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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