Art. 17

Marcatura di animali da compagnia

In vigore dal 12 giu 2013
Marcatura di animali da compagnia 1.   Gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, devono essere stati marcati mediante l’impianto di un trasponditore o l’applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011. Qualora il trasponditore di cui al primo comma non sia conforme ai requisiti tecnici definiti nell’allegato II, il proprietario o la persona autorizzata sia in possesso del mezzo necessario per la lettura del trasponditore in occasione di qualsiasi controllo della marcatura disposto dall’, paragrafi 1 e 2, e dall’, e dei controlli di identità disposti dall’ e dall’, paragrafo 1. 2.   Gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, sono marcati o descritti tenendo conto delle specificità di ciascuna specie in modo tale da garantire la corrispondenza inequivocabile tra l’animale da compagnia e il rispettivo documento di identificazione. In considerazione della diversità delle specie elencate all’allegato I, parte B, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per quanto riguarda i requisiti specie-specifici relativi alla marcatura o alla descrizione degli animali da compagnia di tali specie, tenendo conto di eventuali requisiti nazionali pertinenti in vigore.
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