Art. 22
Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d)
In vigore dal 12 giu 2013
Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’, lettera d)
1. Il documento di identificazione di cui all’, lettera d), è rilasciato da un veterinario autorizzato previa:
a)
verifica che l’animale da compagnia è stato marcato in conformità dell’, paragrafo 1;
b)
debita compilazione delle voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d); e
c)
firma del documento di identificazione da parte del proprietario.
2. Dopo aver verificato che l’animale da compagnia è stato marcato in conformità dell’, paragrafo 1, il veterinario autorizzato compila le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere d), f), g), e h), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’, lettere b) e c), e, ove applicabile, all’, lettera b), punto ii).
In deroga al primo comma, la voce con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera h), può essere compilata da un veterinario diverso da un veterinario autorizzato ove previsto dall’atto delegato adottato conformemente all’, paragrafo 1.
3. Il veterinario autorizzato che rilascia il documento di identificazione conserva le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), e all’, paragrafo 3, per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente, ma non inferiore a tre anni.
4. Se necessario, la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere attestata mediante più di un documento di identificazione nel formato previsto dall’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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