Art. 23

Distribuzione di documenti di identificazione in bianco

In vigore dal 12 giu 2013
Distribuzione di documenti di identificazione in bianco 1.   Le autorità competenti assicurano che i documenti di identificazione in bianco siano distribuiti esclusivamente ai veterinari autorizzati e che i relativi nomi e recapiti siano registrati facendo riferimento al numero di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le informazioni specificate nel paragrafo 1 sono conservate per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente, ma non inferiore a tre anni.
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