Art. 23 · Distribuzione di documenti di identificazione in bianco

Art. 23

Distribuzione di documenti di identificazione in bianco

In vigore dal 12 giu 2013
Distribuzione di documenti di identificazione in bianco 1.   Le autorità competenti assicurano che i documenti di identificazione in bianco siano distribuiti esclusivamente ai veterinari autorizzati e che i relativi nomi e recapiti siano registrati facendo riferimento al numero di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le informazioni specificate nel paragrafo 1 sono conservate per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente, ma non inferiore a tre anni.
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