Art. 19
Misure sanitarie preventive e condizioni di applicazione
In vigore dal 12 giu 2013
Misure sanitarie preventive e condizioni di applicazione
1. Qualora siano necessarie misure sanitarie preventive per tutelare la salute pubblica o degli animali da compagnia da malattie o infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti di detti animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’, riguardo alle misure sanitarie preventive specie-specifiche contro le malattie o le infezioni in questione.
Qualora, in caso di rischi per la salute pubblica o animale, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
2. Le misure sanitarie preventive specie-specifiche autorizzate mediante un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e sono applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che potrebbero essere contagiati da malattie o infezioni diverse dalla rabbia.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono comprendere inoltre:
a)
norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica relativamente a certe malattie o infezioni diverse dalla rabbia;
b)
le condizioni alle quali gli Stati membri devono attenersi per mantenere il diritto ad applicare le misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2;
c)
le condizioni relative all’applicazione e alla documentazione delle misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2 prima dei movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia;
d)
le condizioni per autorizzare, in circostanze specifiche, deroghe all’applicazione delle misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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