Art. 15
Definizione di un elenco di territori e di paesi terzi
In vigore dal 12 giu 2013
Definizione di un elenco di territori e di paesi terzi
La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e di paesi terzi che hanno dimostrato di applicare, per gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B, norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel capo II, sezione 2, nella presente sezione e nel capo VI, sezione 2, e, ove applicabile, delle norme adottate in attuazione delle suddette norme.
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