Art. 13

Definizione di un elenco di territori e paesi terzi

In vigore dal 12 giu 2013
Definizione di un elenco di territori e paesi terzi 1.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e paesi terzi che hanno presentato una domanda di inserimento nell’elenco in cui dimostrano di applicare, per gli animali delle specie elencate all’allegato I, parte A, norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel capo II, sezione 1, nella presente sezione e nel capo VI, sezione 2, e, ove applicabile, delle norme adottate in attuazione delle suddette norme. 2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e di paesi terzi che hanno presentato una domanda di inserimento nell’elenco in cui dimostrano di soddisfare, per gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, almeno i requisiti seguenti: a) la notifica dei casi di rabbia alle autorità competenti è obbligatoria; b) un sistema efficace di sorveglianza per la rabbia è operativo da almeno due anni prima della domanda e comprende almeno un programma d’individuazione precoce atto a garantire che gli animali sospettati di essere affetti da rabbia siano oggetto di indagine e segnalazione; c) la struttura e l’organizzazione dei servizi veterinari e di controllo del paese, nonché i poteri attribuiti a tali servizi, e il controllo cui sono soggetti, i mezzi di cui dispongono, compreso il personale e la capacità di laboratorio, sono tali da potere: i) applicare ed attuare efficacemente la normativa nazionale in materia di movimenti a carattere con commerciale di animali da compagnia; e ii) garantire la validità dei documenti d’identificazione nel formato previsto dall’ e rilasciati in conformità dell’; d) sono in vigore e sono efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme relative alle importazioni di animali da compagnia da altri paesi o territori, ed eventualmente in materia di: i) controllo della popolazione di cani e gatti randagi; ii) vaccinazione degli animali domestici, specialmente dove la rabbia è diffusa tra i vampiri; e iii) controllo ed eradicazione della rabbia nella fauna selvatica; e) sono in vigore norme relative alle licenze e all’immissione in commercio dei vaccini antirabbici. 3.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla salute pubblica o animale, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili che aggiornino l’elenco dei territori o dei paesi terzi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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Definizione di un elenco di territori e paesi terzi (Art. 13 Regolamento (UE) 2013/576) — Testo vigente | Portale Normativo