Art. 12
Deroga alla condizione relativa al test di titolazione degli anticorpi per animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A
In vigore dal 12 giu 2013
Deroga alla condizione relativa al test di titolazione degli anticorpi per animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A
1. In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato conformemente all’, paragrafo 1 o 2:
a)
direttamente;
b)
dopo aver risieduto esclusivamente in uno o più di questi territori o paesi terzi; oppure
c)
in seguito al transito in un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’, paragrafo 1 o 2, a condizione che il proprietario o la persona autorizzata fornisca una dichiarazione scritta attestante che durante tale transito gli animali da compagnia non sono entrati in contatto con animali di specie sensibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale.
2. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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