Art. 16

Deroga alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra determinati paesi e territori

In vigore dal 12 giu 2013
Deroga alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra determinati paesi e territori In deroga agli , i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra i paesi e i territori seguenti possono continuare alle condizioni stabilite dalle norme nazionali di tali paesi e territori: a) San Marino e l’Italia; b) il Vaticano e l’Italia; c) Monaco e la Francia; d) Andorra e la Francia; e) Andorra e la Spagna; f) la Norvegia e la Svezia; g) le Isole Fær Øer e la Danimarca; h) la Groenlandia e la Danimarca.
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