Art. 29

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

In vigore dal 12 giu 2013
Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c) 1.   Il documento di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), è rilasciato da un veterinario autorizzato previa: a) verifica che l’animale da compagnia è stato marcato o descritto in conformità dell’, paragrafo 2; b) compilazione delle voci pertinenti con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d); e c) firma del documento di identificazione da parte del proprietario. 2.   Dopo aver verificato che l’animale da compagnia è stato marcato o descritto in conformità dell’, paragrafo 2, il veterinario autorizzato compila le voci pertinenti del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed f), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), ove applicabile.
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Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c) (Art. 29 Regolamento (UE) 2013/576) — Testo vigente | Portale Normativo