Art. 5

Numero massimo di animali da compagnia

In vigore dal 12 giu 2013
Numero massimo di animali da compagnia 1.   Il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non è superiore a cinque. 2.   In deroga al paragrafo 1, il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, può essere superiore a cinque qualora le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi; b) il proprietario o la persona autorizzata presenta una prova scritta del fatto che gli animali da compagnia sono iscritti a un evento di cui alla lettera a) o sono registrati presso un’associazione che organizza tali eventi; c) gli animali da compagnia hanno più di sei mesi. 3.   Gli Stati membri possono effettuare controlli a campione per verificare la correttezza delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b). 4.   Quando il numero massimo di animali da compagnia è superiore a quello indicato al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, gli animali da compagnia in questione rispettano i requisiti stabiliti dalla direttiva 92/65/CEE per le rispettive specie e gli Stati membri provvedono affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti, a seconda del caso, dalle direttive 90/425/CEE o 91/496/CEE. 5.   Per evitare che movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, siano dissimulati in modo fraudolento come movimenti non commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla definizione di norme che limitino il numero di animali da compagnia delle suddette specie che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale. 6.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente articolo non oltre il 29 giugno 2018. Se del caso, sulla base di tale relazione, la Commissione propone modifiche al presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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