Art. 4

Obbligo generale

In vigore dal 12 giu 2013
Obbligo generale I movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite nel presente regolamento non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi di salute animale diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente regolamento.
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