Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 giu 2013
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo.
2. Il presente regolamento si applica fatti salvi:
a)
il regolamento (CE) n. 338/97;
b)
eventuali misure nazionali adottate, pubblicate e rese accessibili al pubblico dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla salute animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:576:oj#art-2