Art. 3
Definizioni
In vigore dal 2 mag 2013
Definizioni
Salvo indicazioni contrarie, i termini impiegati nel titolo II del presente regolamento hanno il medesimo significato di cui alla direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all’ della decisione 2011/278/UE della Commissione. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(1)
«titolare del conto», la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel sistema dei registri;
(2)
«amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE;
(3)
«autorità competente», l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE;
(4)
«piattaforma di scambio esterna», qualsiasi tipo di scambio multilaterale che fa incontrare o agevola l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, come definito dall’ della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nel quale gli interessi acquistati e venduti sono espressi in quote o in unità di Kyoto;
(5)
«verificatore», il responsabile della verifica di cui alla definizione dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (15);
(6)
«unità di quantità assegnata» (AAU, Assigned Amount Unit), un’unità rilasciata a norma dell’, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE;
(7)
«quota assegnata al trasporto aereo», quota creata a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
(8)
«quota generica», ogni altro tipo di quota creata a norma della direttiva 2003/87/CE;
(9)
«CER a lungo termine» (lCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell’attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata;
(10)
“unità di assorbimento” (RMU, Removal Unit), unità rilasciata a norma dell’allegato della decisione 13/CMP.1.
(11)
«CER temporanea» (tCER), unità CER rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata;
(12)
«unità di Kyoto», unità di tipo AAU, ERU (unità di riduzione delle emissioni), CER (riduzioni certificate di emissioni), RMU, lCER e tCER;
(13)
«procedura», mezzo tecnico automatizzato per svolgere un’azione relativa a un conto, un’unità o una parte dei crediti ammissibili contenuti in un registro;
(14)
«operazione», procedura interna al registro dell’Unione in cui rientra il trasferimento, da un conto verso un altro conto, di una quota, un’unità di Kyoto, un’unità assegnata per le emissioni annuali o una parte dei crediti ammissibili;
(15)
«restituzione», la contabilizzazione di una quota da parte di un gestore o di un operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;
(16)
“cancellazione”, l’eliminazione definitiva di un’unità di Kyoto da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;
(17)
“soppressione”, l’eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;
(18)
“ritiro”, la contabilizzazione di un’unità di Kyoto effettuata da una Parte del protocollo di Kyoto a fronte delle emissioni comunicate dalla Parte in questione;
(19)
“riciclaggio”, la definizione di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
(20)
“reato grave”, la definizione di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE;
(21)
“finanziamento del terrorismo”, la definizione di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;
(22)
«amministratore nazionale», il soggetto responsabile di amministrare, per conto di uno Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro contenuti nel registro dell’Unione, designato a norma dell’;
(23)
«direttori», le persone che di fatto dirigono le operazioni quotidiane di una persona giuridica;
(24)
“ora dell’Europa centrale”, corrisponde all’ora estiva dell’Europa centrale nel periodo dell’ora legale, come definita negli della direttiva 2000/84/CE;
(25)
«piattaforma amministrativa nazionale», un sistema esterno gestito da un amministratore nazionale o un’autorità competente, connesso in modo sicuro al registro dell’Unione al fine di automatizzare le funzioni relative all’amministrazione dei conti e all’adempimento degli obblighi nel registro dell’Unione;
(26)
«crediti internazionali», CER, ERU e altri crediti derivanti da attività di progetti o altre attività di riduzione delle emissioni che possono essere utilizzati ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
(27)
«unità assegnata per le emissioni annuali» (AEA), una sottoparte dell’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro determinata ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’ della decisione n. 406/2009/CE, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
(28)
«crediti ammissibili», il diritto da parte di uno Stato membro, espresso da un numero pari a una percentuale delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2005 come specificato all’, paragrafo 4, della decisione n. 406/2009/CE, di utilizzare i crediti di cui all’ della suddetta decisione al fine di adempiere agli obblighi che gli competono ai sensi dell’ della medesima;
(29)
«crediti ammissibili inutilizzati», i crediti ammissibili di uno Stato membro al netto di crediti internazionali, tCER o lCER detenuti nel conto di adempimento ESD al momento del calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell’ del presente regolamento;
(30)
“periodo di adempimento”, il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 durante il quale gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra a norma dell’ della decisione n. 406/2009/CE.
Storico versioni
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