Art. 8
Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK
In vigore dal 2 mag 2013
Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK
1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Fatto salvo l’, paragrafo 2, uno Stato membro accede ai propri conti e ai conti contenuti nel registro dell’Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, ai sensi dell’, attraverso il proprio amministratore nazionale come indicato nell’allegato I. L’amministratore nazionale di ogni Stato membro funge anche da amministratore del suo registro PK, in conformità del disposto del presente regolamento.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d’interesse tra gli amministratori nazionali, l’amministratore centrale e i titolari dei conti.
3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e i recapiti del proprio amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.
4. La Commissione coordina l’attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale. La Commissione consulta in particolare il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all’attuazione di quest’ultimo. Entro il 31 marzo 2012, il gruppo di lavoro degli amministratori concorda le modalità di cooperazione fra l’amministratore centrale e gli amministratori nazionali, comprese le procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, le procedure relative alle modifiche e agli incidenti per il registro dell’Unione e le specifiche tecniche per il funzionamento e l’affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL. Le modalità di cooperazione possono includere il modo in cui i collegamenti esterni, l’infrastruttura per le tecnologie dell’informazione, le procedure di accesso ai conti degli utilizzatori e i meccanismi di gestione dei conti PK del registro dell’Unione vengono accorpati a quelli di tutti gli altri registri PK in un sistema consolidato di registri europei gestito dall’amministratore centrale. Il comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.
5. L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE, nonché alle misure adottate ai sensi delle disposizioni in esse contenute.
Storico versioni
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