Art. 11

Amministrazione dei conti

In vigore dal 2 mag 2013
Amministrazione dei conti 1.   Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell’amministrazione per conto dello Stato membro o dell’Unione. 2.   L’amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell’allegato I. 3.   L’amministratore del conto, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, apre, sospende, limita l’accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono l’autorizzazione dell’amministratore e avvia le operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’, paragrafo 5. 4.   L’amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell’allegato II. 5.   I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l’amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono conservate sono considerate situate nel territorio dello stesso.
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