Art. 11
Amministrazione dei conti
In vigore dal 2 mag 2013
Amministrazione dei conti
1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell’amministrazione per conto dello Stato membro o dell’Unione.
2. L’amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell’allegato I.
3. L’amministratore del conto, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, apre, sospende, limita l’accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono l’autorizzazione dell’amministratore e avvia le operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’, paragrafo 5.
4. L’amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell’allegato II.
5. I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l’amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono conservate sono considerate situate nel territorio dello stesso.
Storico versioni
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