Art. 9

Conti

In vigore dal 2 mag 2013
Conti 1.   Gli Stati membri e l’amministratore centrale provvedono affinché i diversi registri PK e il registro dell’Unione contengano i conti di cui all’allegato I. 2.   Ciascun tipo di conto può detenere i tipi di unità indicati nell’allegato I.
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