Art. 9
Conti
In vigore dal 2 mag 2013
Conti
1. Gli Stati membri e l’amministratore centrale provvedono affinché i diversi registri PK e il registro dell’Unione contengano i conti di cui all’allegato I.
2. Ciascun tipo di conto può detenere i tipi di unità indicati nell’allegato I.
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