Art. 7

Collegamenti fra i registri, l’ITL e l’EUTL

In vigore dal 2 mag 2013
Collegamenti fra i registri, l’ITL e l’EUTL 1.   L’amministratore centrale e gli Stati membri provvedono affinché il registro dell’Unione e i registri PK mantengano un collegamento con l’ITL ai fini della comunicazione delle operazioni che riguardano le unità di Kyoto. 2.   L’amministratore centrale assicura che l’EUTL mantenga un collegamento con l’ITL ai fini della registrazione e della verifica dei trasferimenti di cui al paragrafo 1. Tutte le proposte di trasferimento che coinvolgono un registro PK vengono trattate e controllate dall’EUTL prima di registrare il trasferimento. 3.   L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione mantenga un collegamento diretto con l’EUTL al fine di verificare e registrare le operazioni che riguardano quote, AEA o parte dei crediti ammissibili, come pure le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo III. Tutte le operazioni che interessano quote, AEA o parte dei crediti ammissibili sono eseguite nel registro dell’Unione e sono registrate e verificate dall’EUTL. L’amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra l’EUTL e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l’adesione all’Unione europea al fine di consentire a tale registro di comunicare con l’ITL attraverso l’EUTL e di registrare nell’EUTL i dati sulle emissioni verificate dei gestori. Tali registri, prima di istituire il collegamento, devono aver completato con esito positivo tutte le debite procedure di prova e di inizializzazione.
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