Art. 5

Registri PK nazionali e unionali

In vigore dal 2 mag 2013
Registri PK nazionali e unionali 1.   Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro in quanto Parti del protocollo di Kyoto e a norma dell’ della decisione n. 280/2004/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle unità di Kyoto, ciascuno Stato membro e l’Unione gestiscono un registro (di seguito “registro PK”) sotto forma di base di dati elettronica normalizzata che tiene conto dei requisiti in materia di registri dell’UNFCCC, in particolare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, nonché conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’ del presente regolamento. 2.   L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione funga anche da registro PK per l’Unione in quanto Parte del protocollo di Kyoto. L’amministratore centrale funge altresì da amministratore per il registro PK dell’Unione, contenuto nel registro dell’Unione.
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