Art. 4

Registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Registro dell’Unione 1.   È istituito un registro dell’Unione per il periodo di scambio nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi. 2.   L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione, inclusa l’infrastruttura tecnica pertinente. 3.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione al fine di adempiere i loro obblighi derivanti dall’ della direttiva 2003/87/CE e dall’ della decisione n. 406/2009/CE nonché di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote, delle AEA e dei crediti ammissibili che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Il registro dell’Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento. 4.   L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione sia conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, e tiene in considerazione i requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’ del presente regolamento.
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